La legge impone il “cambio della targa” in caso di furto, smarrimento o distruzione o deterioramento di una o entrambe le targhe stesse. Quanto al deterioramento, in particolare, il Codice della Strada prescrive che i dati di immatricolazione devono essere sempre leggibili.
Quindi, se i numeri e le lettere presenti sulla targa non sono chiaramente o interamente comprensibili, è obbligatorio procedere ad una nuova immatricolazione del veicolo (seguendo la stessa procedura prevista nei casi di furto, smarrimento o distruzione). Chi circola con una targa non chiaramente o non integralmente leggibile è soggetto ad una sanzione amministrativa che va da un minimo di 41 ad un massimo di 169,00 Euro.
Per provvedere alla nuova immatricolazione del veicolo e, quindi, al rilascio delle nuove targhe, è innanzitutto necessario denunciarne il furto, la distruzione o lo smarrimento alle forze dell’ordine (Polizia o Carabinieri). La denuncia va effettuata, da parte dell’intestatario del veicolo, obbligatoriamente entro 48 ore dalla scoperta dell’evento. In caso contrario, si va incontro ad una sanzione amministrativa da 85 a 338 euro.
Dopodiché, prima di avviare la pratica per la nuova immatricolazione, occorre aspettare 15 giorni dalla data della denuncia stessa. Nel corso di tale periodo, l’automobilista può circolare, ma è obbligato ad esporre sul veicolo un pannello a sfondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria. Posizione, caratteri riportati e dimensioni del pannello devono essere identiche a quelle delle vecchie targhe. Se si circola con il suddetto pannello senza aver fatto la denuncia o senza poi chiedere la nuova targa, si va incontro, anche in questo caso, ad una sanzione amministrativa da 85 a 338 euro.
Trascorsi i suddetti 15 giorni senza che le targhe smarrite o rubate siano state ritrovate, il proprietario del veicolo ha l’obbligo di avviare la pratica per la reimmatricolazione del veicolo, con domanda da presentare agli uffici EVIT S.r.l. Se si è in possesso del certificato di proprietà cartaceo (Cdp), esso è necessario per la pratica in esame. In caso di smarrimento di tale documento, occorre farne denuncia alle forze dell’ordine.
Contestualmente alla nuova immatricolazione, verrà automaticamente richiesto il rinnovo dell’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).
- la carta di circolazione dell’auto;
- il certificato di proprietà cartaceo: in caso di furto, smarrimento o deterioramento, va presentata la denuncia resa alle forze dell’ordine oppure una dichiarazione sostitutiva che attesti la resa denuncia, con indicazione di data e luogo di presentazione;
- la denuncia di furto, smarrimento o distruzione della targa o delle targhe, resa alle forze dell’ordine oppure, anche qui, dichiarazione sostitutiva che attesti la denuncia presentata;
- l’eventuale targa rimasta oppure, in caso di deterioramento, le targhe deteriorate;
- fotocopia di un documento di riconoscimento dell’intestatario: se sul documento non è riportata la residenza dell’intestatario, occorre presentare un dichiarazione sostitutiva che certifichi la residenza;
- per le persone giuridiche (società, associazioni, enti, imprese e così via), dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante, che certifichi la sede della persona giuridica stessa;
- se l’intestatario è un cittadino extracomunitario residente in Italia, copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia della ricevuta che attesti l’avvenuta richiesta di rinnovo. In caso di primo rilascio, fotocopia del documento di identità e copia della richiesta di primo rilascio del permesso. Per i soggiornanti di lungo periodo, copia del permesso di soggiorno Ce;
- se l’intestatario è un familiare extracomunitario di un cittadino dell’Unione europea residente in Italia, copia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Ue o copia della carta di soggiorno permanente per i familiari di cittadini europei.