La marcatura CE è una procedura obbligatoria per tutti i prodotti disciplinati da una direttiva comunitaria, deve essere eseguita dal fabbricante il quale dichiara per mezzo della Dichiarazione di Conformità (o di Prestazione per i prodotti da costruzione) che il prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute, previsti dalle direttive o regolamenti comunitari pertinenti.

Direttive di nuovo approccio per le quali la marcatura CE è obbligatoria:

  • Materiale elettrico di bassa tensione (Direttiva 73/23)
  • Recipienti semplici a pressione (Direttiva 87/404)
  • Giocattoli (Direttiva 88/378)
  • Prodotti da costruzione (Direttiva 89/106)
  • Apparecchi che possono creare perturbazioni elettromagnetiche (Direttiva 89/336)
  • Macchine, macchine mobili, apparecchi di sollevamento (Direttiva 98/37)
  • Dispositivi di protezione individuale (Direttiva 89/686)
  • Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (Direttiva 90/384)
  • Dispositivi medici impiantabili attivi (Direttiva 90/385)
  • Apparecchi a gas (Direttiva 90/396)
  • Apparecchiature terminali di telecomunicazione e apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione via satellite (Direttiva 98/13 – Abrogata dalla direttiva 1999/5)
  • Nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (Direttiva 92/42)
  • Esplosivi per uso civile (Direttiva 93/15 )
  • Dispositivi medici (Direttiva 93/42)
  • Imbarcazioni da diporto (Direttiva 94/25)
  • Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Direttiva 94/9)
  • Ascensori (Direttiva 95/16)
  • Apparecchi di refrigerazione per uso domestico (Direttiva 96/57)
  • Attrezzature a pressione (Direttiva 97/23)
  • Dispositivi medico diagnostici in vitro (Direttiva 98/79)
  • Impianti di trasporto pubblico a fune (Direttiva 2000/9)
  • Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (Direttiva 1999/5)