La “gestione dell’interruzione dell’obbligo di pagamento del bollo auto” è di competenza regionale dal 1°gennaio 2003. I concessionari sono tenuti ad inviare alla Regione Veneto l’elenco dei veicoli per i quali viene richiesta l’interruzione dal pagamento del bollo auto o che cessano da tale regime, detto comunemente sospensione, entro il mese successivo alla scadenza dei quadrimestri gennaio – aprile, maggio – agosto e settembre – dicembre.
Si ricorda che l’obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita. Pertanto, il pagamento del primo bollo per il veicolo deve essere sempre effettuato.
Dal 1° dicembre 2015 è attivata, per i soli rivenditori con sede in Veneto, una nuova procedura per l’elaborazione delle richieste di sospensione, che saranno gestite da parte degli uffici della EVIT S.r.l. attraverso la richiesta alla Regione Veneto, per il rilascio delle credenziali specifiche per ogni rivenditore.