EVIT S.r.l. è un Centro Tecnico autorizzato dal Ministero per la vendita ed esecuzione di tutti gli interventi sui tachigrafi analogici o digitali conformemente alla normativa vigente (installazione, calibrazione, scarico dei dati, manutenzione e revisione). L’officina offre taratura per i nuovi tachigrafi digitali, oltre a riparazione e manutenzione dei cronotachigrafi analogici.
Forniamo i seguenti servizi:
– Vendita e installazione di tachigrafi;
– Inizializzazione e calibrazione dei tachigrafi digitali;
– Revisione periodica biennale, con rilascio dell’attestato;
– Riparazione e/o sostituzione del tachigrafo;
– Riparazione, calibrazione di tachigrafi analogici;
– Scarico dei dati dalla carta tachigrafa del conducente, obbligatorio ogni 28 giorni;
– Scarico dei dati dalla memoria di massa del tachigrafo digitale, obbligatorio ogni 90 giorni.
Il cronotachigrafo è un componente della strumentazione di bordo dei veicoli commerciali ed industriali circolanti nell’area comunitaria europea. Il dispositivo viene installato obbligatoriamente sui veicoli adibiti al trasporto di persone (superiore ai 9 posti) o al trasporto di cose (superiore ai 3500 kg di massa complessiva).
Dal 1° maggio 2006, veicoli nuovi, è obbligatoria l’installazione del cronotachigrafo digitale. L’apparecchiatura salva tutti i tempi movimenti eseguiti: tempo di guida, di lavoro, di riposo, di disposizione, velocità, eventi, guasti, errori, controlli della polizia, dati del conducente, ecc.
L’installazione obbligatoria del tachigrafo digitale è stata introdotta il 1° maggio 2006, segnando un passaggio significativo dal vecchio tachigrafo analogico a quello digitale. Nel corso del tempo, le regole relative all’uso, all’installazione e agli obblighi connessi sono state uniformate a livello europeo.
Le imprese e i professionisti coinvolti in attività commerciali e industriali di trasporto di merci e/o persone devono utilizzare il tachigrafo. In particolare, sono soggetti a questa regola coloro che operano con i seguenti veicoli:
– Veicoli commerciali per il trasporto merci con un peso totale a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
– Veicoli per il trasporto di persone (ad esempio, noleggio con conducente) con più di 9 posti, incluso il conducente;
– Autobus internazionali di linea su percorsi superiori a 100 km e con capolinea distante oltre 50 km.
Una possibile espansione dell’obbligo di installare il tachigrafo potrebbe essere attuata nel 2026, se verrà approvata la proposta contenuta nel Regolamento 1054/2020. Questa proposta prevede l’inclusione di veicoli commerciali e industriali con un peso totale compreso tra 2,5 e 3,5 tonnellate (inclusi rimorchi e semirimorchi). Tuttavia, questa estensione esclude i trasporti effettuati da chi non esercita l’attività di autista, operazioni di trasporto per spostare attrezzature aziendali con veicoli al di sotto delle 7,5 tonnellate e chi opera in conto proprio.
L’installazione del tachigrafo non è necessaria sui seguenti veicoli:
– Mezzi utilizzati per operazioni umanitarie, di emergenza, e simili;
– Veicoli per servizi di nettezza urbana;
– Veicoli militari;
– Veicoli speciali destinati a usi medici;
– Carri attrezzi operanti entro un raggio di 100 km dalla sede aziendale;
– Veicoli storici;
– Veicoli o combinazioni di veicoli con peso massimo non superiore a 7,5 tonnellate per trasporto non commerciale di merci;
– Veicoli di linea su percorsi inferiori ai 50 km;
– Cisterne per il trasporto di latte.
Il tachigrafo ha una lunga storia ed è un dispositivo fondamentale per garantire la sicurezza stradale e prevenire le frodi nel settore dei trasporti. È stato oggetto di diverse regolamentazioni europee e nazionali che ne disciplinano l’uso e ne guidano l’evoluzione nel tempo.
Le normative stabilite negli anni sono state adottate dagli Stati membri della Comunità europea e, successivamente, dell’Unione europea, attraverso decreti nazionali e regolamenti che hanno influenzato il nostro Codice della Strada.
Di seguito sono riportati i provvedimenti che regolano l’utilizzo del tachigrafo/cronotachigrafo:
– Regolamento CE n. 3820/1985 e Regolamento CE n. 561/2006: entrambi mirano a uniformare le disposizioni sociali nel settore dei trasporti su strada.
– Regolamento CE n. 581/2010: disciplina i periodi massimi per il trasferimento dei dati delle unità elettroniche di bordo e dalle carte dei conducenti.
– Regolamento CE n. 165/2014: stabilisce norme sui tachigrafi, sostituendo il Regolamento CE 3821/1985 e modificando il Regolamento n. 561/2006.
– Regolamento UE n. 799/2016: applica il Regolamento 165/2014 riguardante la costruzione, l’installazione, il collaudo e il funzionamento dei tachigrafi.
– Regolamento UE n. 502/2018: modifica il Regolamento 799/2016 introducendo l’introduzione del tachigrafo intelligente.
– Regolamento UE n. 1054/2020 (parte del Pacchetto Mobilità): apporta modifiche al Regolamento 561/2006, riguardanti i periodi di guida, i riposi giornalieri e settimanali e i dettagli sulla multipresenza. Inoltre, modifica il Regolamento CE 165/2014 in materia di installazione del tachigrafo.
– Direttiva UE n. 1057/2020 (parte del Pacchetto Mobilità): introduce nuovi obblighi relativi ai passaggi di frontiera e stabilisce un nuovo modello di tachigrafo di ultima generazione.
Coloro che sono tenuti a utilizzare e mantenere il tachigrafo devono rispettare ulteriori obblighi per evitare multe e sanzioni penali per le infrazioni delle normative vigenti.
È fondamentale scaricare i dati dalla memoria del tachigrafo regolarmente, almeno una volta ogni 90 giorni. Per quanto riguarda la carta del conducente, i dati devono essere scaricati almeno una volta ogni 28 giorni.
Infine, le informazioni registrate dallo strumento devono essere verificate e archiviate per essere presentate alle autorità competenti in caso di controlli, offrendo così prove di eventuali eventi accaduti.
Per lo scarico dei dati dal tachigrafo è necessario l’utilizzo della scheda dell’azienda. Quest’ultima viene richiesta in camera di commercio e permette di effettuare il cosiddetto “blocco di dati” all’interno del proprio cronotachigrafo.
Per lo scarico dei dati la scheda dell’azienda va inserita in uno dei due slot (o 1 o 2) del tachigrafo. E’ doveroso precisare che la scheda dell’azienda non memorizza i dati tachigrafici al suo interno ma serve solo ad autorizzarne lo scarico.
L’azienda di trasporto deve conservare i fogli di registrazione, i dati delle carte del conducente e i dati della memoria di massa del tachigrafo, in ordine cronologico e in forma leggibile, per un anno dalla data di utilizzo.
Essa ha inoltre, l’obbligo di rilasciare copia dei dati ai conducenti che ne facciano richiesta e di metterli a disposizione delle Autorità competenti per il controllo.
La gestione dell’archiviazione dei dati dei tachigrafi digitali ed analogici e la conservazione della documentazione, può essere demandata ad una organizzazione sindacale e/o ad una agenzia di pratiche auto; detta operatività deve essere comunicata al Ministero del lavoro competente per territorio ( circ. prot. 25/II/0001667 Ministero del lavoro del 7/2/2007).
Il primo tachigrafo utilizzato nei veicoli era di tipo analogico, caratterizzato dall’uso di fogli di carta e dischetti in cartoncino che venivano compilati manualmente e inseriti nello strumento per registrare i dati; un pennino segnava poi le informazioni sul cartoncino.
Nel 2006 si passa al tachigrafo digitale, sostituendo i dischetti con la carta conducente, una scheda elettronica che raccoglie i dati rilevati dal tachigrafo.
Il 2019 segna l’arrivo del tachigrafo intelligente, reso obbligatorio dal Regolamento UE 502/2018. Questo strumento più avanzato integra nuove tecnologie, tra cui wireless e bluetooth, ed è in grado di:
– Registrare le coordinate del veicolo all’inizio della giornata di lavoro, ogni tre ore di guida (anche non consecutive, grazie a un calcolo cumulativo) e alla fine della guida;
– Fornire stampe quotidiane con l’aggiunta della posizione del veicolo;
– Trasmettere dati a distanza mentre il veicolo è in movimento;
– Collegarsi con i sistemi informatici e telematici aziendali per trasmettere direttamente le informazioni al software di gestione dei veicoli e degli operatori.
Nel corso del tempo, il tachigrafo continua a evolversi, fino a giungere alla seconda e più recente generazione del tachigrafo intelligente.
L’obbligo di utilizzare la carta conducente è stato introdotto con il tachigrafo digitale per automatizzare il processo di raccolta e archiviazione delle informazioni.
Ogni azienda è responsabile di richiedere una carta conducente per ciascuno dei suoi autisti presso la Camera di Commercio territoriale, che è l’unica autorità autorizzata a emetterla. La carta conducente è di colore bianco e ha una validità di cinque anni.
La carta conducente non deve essere confusa con altre carte tachigrafiche assegnate a diversi soggetti, come l’azienda, l’officina e le forze dell’ordine. Vediamo le differenze.
Le aziende di trasporto merci e/o passeggeri devono possedere la carta tachigrafica di colore giallo. Serve per scaricare la memoria di massa dei tachigrafi e ha una validità di cinque anni.
La carta tachigrafica di colore rosso è riservata alle officine autorizzate a installare, riparare e sostituire i tachigrafi. Viene utilizzata per memorizzare i dati del dispositivo prima di procedere con la manutenzione o la sostituzione, ed è valida per un anno.
Infine, le forze dell’ordine incaricate dei controlli stradali utilizzano la carta tachigrafica di colore azzurro. Questa carta permette di memorizzare i dati del tachigrafo attraverso la stampa di uno scontrino.
Il regolamento dell’UE in questione è il 2021/1228, il quale richiedeva l’aggiornamento del cronotachigrafo digitale di bordo al sistema intelligente di seconda generazione (versione 2) entro il 21 agosto 2023.
Tuttavia, una circolare del Ministero dell’Interno del 29 dicembre 2023 (prot. 42171) ha stabilito che i veicoli di nuova immatricolazione a partire dal 21 agosto 2023, equipaggiati con il cronotachigrafo intelligente di versione 1, potranno circolare fino al 18 agosto 2025, data entro la quale dovranno essere sostituiti con la versione 2 intelligente.
Le caratteristiche del tachigrafo intelligente includono la capacità di confermare l’autenticità dei segnali GPS, registrando la posizione dell’inizio e della fine della giornata lavorativa, oltre a ogni 3 ore di guida complessiva. La tecnologia DSRC (Dedicated Short Range Communication) permette l’accesso remoto per i controlli stradali tramite frequenze radio, una funzione chiave del sistema. Inoltre, il sistema gestisce automaticamente i passaggi di frontiera ed è compatibile con la carta del conducente attuale, che sarà sostituita con una carta di nuova generazione (GEN2) al termine della sua validità.
Le regole verranno estese anche ai veicoli commerciali leggeri coinvolti nel traffico internazionale o di cabotaggio. Secondo le indicazioni di Confcommercio, l’obbligo entrerà in vigore il 1° luglio 2026 per i veicoli con massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiori a 2,5 tonnellate.
Se fai viaggi internazionali con un veicolo commerciale che ha a portata massima superiore alle 3,5 tonnellate fai attenzione alla nuova normativa per il passaggio al tachigrafo intelligente di seconda generazione.
Dal 21/08/23
Veicoli di nuova immatricolazione.
Entro il 31/12/2024
Veicoli immatricolati fino al 14/06/2019 con tachigrafi analogici o digitali sino al DTCO 3.0
Entro il 18/08/2025
Veicoli immatricolati tra il 15/06/2019 e il 20/08/2023 con tachigrafi intelligenti DTCO 4.0
Dal 01/07/2026
Anche per veicoli Leggeri tra 2.5 e 3.5 tonnellate