Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, è stato introdotto il Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, che contiene ulteriori disposizioni urgenti per l’implementazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (noto come decreto PNRR).
Il decreto legge punta a incentivare gli investimenti delle imprese nella digitalizzazione e nella transizione ecologica, introducendo un nuovo schema di crediti d’imposta.
Si applica a tutte le imprese che operano sul territorio nazionale, comprese le organizzazioni stabili di soggetti non residenti, che hanno effettuato investimenti in ambito di progetti innovativi che mirano a ridurre i consumi energetici.
Le aziende che realizzano nuovi investimenti nelle strutture produttive entro il 2024 e il 2025 potranno usufruire di un credito d’imposta commisurato alla spesa sostenuta per tali investimenti, entro i limiti delle risorse disponibili e in conformità alle condizioni stabilite dal decreto.
Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui.
Fra i progetti di innovazione, rientrano anche:
- I software per il monitoraggio e la gestioni dei consumi energetici;
- I software gestionali.
Sono inoltre ammissibili:
- Gli investimenti (es. fotovoltaico) in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio dell’impresa per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (ad eccezione delle biomasse);
- Le spese per la formazione del personale fino al 10% degli investimenti effettuati nei beni specificati e fino a un massimo di 300.000 €.
Per ottenere il beneficio, le aziende devono fornire la documentazione richiesta, accompagnata da una comunicazione che illustri il progetto d’investimento e il suo costo complessivo.
EVIT assiste le aziende, assicurando professionalità e indipendenza tramite tecnici e soggetti abilitati a rilasciare le certificazioni.
Sono escluse dall’agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente, non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati:
Ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili, ad eccezione:
1) di progetti per produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, nonché per le relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di “non arrecare un danno significativo”;
2) di attività per i quali l’uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili.
Ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento.
Ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico.
Ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti.
Non si considerano, altresì, progetti di innovazione ammissibili al beneficio, i progetti di investimento in beni gratuitamente devolvibili.
Il credito d’imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti e della riduzione dei consumi energetici conseguita, nell’ambito di ciascun progetto di innovazione:
a) nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto;
b) nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto;
c) nella misura del 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6 del presente decreto.
Fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili, il beneficio è aumentato di:
a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione di cui all’articolo 14;
b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti di cui all’articolo 3 non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 16.
Il credito d’imposta è, in ogni caso, subordinato al completamento del progetto di innovazione, indipendentemente dall’ammontare dell’ammontare delle spese agevolate.
Per l’accesso al beneficio, l’impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente:
- Le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario.
- Il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento.
- Gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare.
- L’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante.
- Nonché l’impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti all’articolo 17.
A seguito dell’avvenuta prenotazione, l’impresa trasmette apposite comunicazioni periodiche volte a confermare l’avanzamento del progetto di innovazione oltre al conseguente completamento del progetto di innovazione.